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	<title>Avvocati, comunicazione &#38; legal marketing</title>
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		<title>MA GLI AVVOCATI IN USA SONO COSI&#8217; DIVERSI?</title>
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		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[USA VS ITA: QUALI SONO GLI ORIZZONTI DEGLI AVVOCATI AMERICANI? Il mercato legale in USA è conosciuto per lo più attraverso i telefilm investigativo-giudiziari che ci hanno assediato dai tempi di LA LAW fino ai recenti BOSTON LEGAL e DROP DEAD DIVA. La realtà è però molto diversa da come viene compresa a video e [...]
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</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><blockquote><p><span style="color: #ff0000;"><strong>USA VS ITA: QUALI SONO GLI ORIZZONTI DEGLI AVVOCATI AMERICANI?</strong></span></p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il mercato legale in USA è conosciuto per lo più attraverso i telefilm investigativo-giudiziari che ci hanno assediato dai tempi di LA LAW fino ai recenti BOSTON LEGAL e DROP DEAD DIVA.</p>
<p style="text-align: justify;">La realtà è però molto diversa da come viene compresa a video e non si differenzia poi  tantissimo da quella italica se non per la minor presenza di studi legale imperniati su singoli avvocati, i cosiddetti &#8220;<em>solo man</em>&#8220;, che rappresentano solo poco più del 10 % delle &#8220;<em>law firms</em>&#8221; statunitensi.</p>
<p style="text-align: justify;">Per capire il mercato legale americano è quindi opportuno vedere i dati numerici che lo identificano superando una volta per tutte gli stereotipi dell&#8217;immaginario collettivo (che forse è soltanto un modo di definire gentilmente il pensiero &#8220;mainstream&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">Qui di seguito troviamo in 25 semplici slides la descrizione di come si presenta  il mercato legale USA e, sfogliandole, si scopre che la varibile più importante è proprio quella dimensionale:</p>
<ul>
<li>ci sono più avvocati: 1.143.358 nel 2008;</li>
<li>ci sono meno abitanti per avvocato: 263 (un terzo del 1970);</li>
<li>ci son più figure professionali: avvocati, senior manager, paralegali etc.</li>
<li>il fatturato (anche in proporzione) è maggiore: 13 miliardi di dollari;</li>
<li>il reddito medio di un giovane avvocato è maggiore: 50.000 dollari.</li>
</ul>
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// ]]&gt;</script><br />
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<p>// ]]&gt;</script><br />
Insomma, c&#8217;è materiale su cui riflettere.</p>
<div id="__ss_428907" style="width: 425px;">
<p><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Law Firm Salaries and Law Firm Growth and Legal Job Market" href="http://www.slideshare.net/barnesdorf/law-firm-salaries-and-law-firm-growth-and-legal-job-market" target="_blank">Law Firm Salaries and Law Firm Growth and Legal Job Market</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/428907" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/thecroaker/death-by-powerpoint" target="_blank">PowerPoint</a> from <a href="http://www.slideshare.net/barnesdorf" target="_blank">Employment Crossing</a></div>
</div>
<p>Violet O&#8217;Neill</p>
<div class="shr-publisher-1401"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.avvocati.biz%2F2012%2F05%2Fma-gli-avvocati-in-usa-sono-cosi-diversi%2F' data-shr_title='MA+GLI+AVVOCATI+IN+USA+SONO+COSI%27+DIVERSI%3F'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.avvocati.biz%2F2012%2F05%2Fma-gli-avvocati-in-usa-sono-cosi-diversi%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.avvocati.biz%2F2012%2F05%2Fma-gli-avvocati-in-usa-sono-cosi-diversi%2F' data-shr_title='MA+GLI+AVVOCATI+IN+USA+SONO+COSI%27+DIVERSI%3F'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.avvocati.biz%2F2012%2F05%2Fma-gli-avvocati-in-usa-sono-cosi-diversi%2F' data-shr_title='MA+GLI+AVVOCATI+IN+USA+SONO+COSI%27+DIVERSI%3F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><p>Related posts:<ol>
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		<item>
		<title>PERCHE&#8217; LA RIFORMA VUOLE LA FINE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI?</title>
		<link>http://www.avvocati.biz/2012/04/perche-la-riforma-vuole-la-fine-delle-associazioni-professionali/</link>
		<comments>http://www.avvocati.biz/2012/04/perche-la-riforma-vuole-la-fine-delle-associazioni-professionali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">MONTI ODIA I PROFESSIONISTI ASSOCIATI?</span></strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">La domanda verrà tacciata dai soliti benpensanti per l’essere provocatoria o finanche scortese, ma se prima si risponde ad altre due domande cade ogni dubbio e ne diventa chiara tutta la sua attualità.</p>
<p style="text-align: justify;">Eccole.</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Se l&#8217;abrogazione delle tariffe è un&#8217;arma di distrazione di massa a cosa serve eliminare il mondo dei professionisti associati che cercano di offrire un prodotto più strutturato e di qualità?</li>
<li>E se la leggenda delle società di professionisti quale strumento di miglioramento del servizio è stata merce di scambio con l&#8217;abrogazione delle tariffe, a cosa serve congelare l&#8217;evoluzione dell&#8217;esistente panorama associativo professionale?</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Vi siete risposti ma non mi credete ancora.<br />
E allora facciamo il punto della situazione.</p>
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<p>// ]]&gt;</script></p>
<p style="text-align: justify;">Il Governo Monti ha dapprima promesso di riformare il mondo delle professioni all&#8217;insegna di una proclamata tutela di quelli che definisce “consumatori”e di un invocato migliramento del servizio stimolato dalla concorrenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Poco oramai importa che tale intento sia stato ben poco conseguito nell&#8217;intervento legislativo iniziato con la Legge n. 183/2011, che prelude all&#8217;occupazione montiana, continuato poi con il decreto legge n. 1/2012 e culminato con la legge di conversione n. 27/2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Quello che qui interessa è vedere il risultato complessivo di quella che è una completa riconfigurazione della struttura soggettiva del mondo dei professionisti.</p>
<p style="text-align: justify;">Per capire come cambia una realtà è quindi opportuno vedere cosa c’era e cosa invece abbiamo oggi, in attesa di quello che si vorrebbe far divenire un domani.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, prima del novembre del 2011 i professionisti potevano scegliere se svolgere la loro attività in proprio, come soggetti individuali, o in forma associata ai sensi della Legge 23 novembre 1939, n. 1815.<br />
I soli appartenenti al mondo forense potevano altresì scegliere se costituirsi in società tra avvocati in forza del decreto legislativo n. 96 del 2 febbraio 2001.<br />
In realtà quest’ultima ipotesi ha trovato scarsissima diffusione, per difficoltà di natura sia oggettiva che soggettiva, lasciando il mercato completamente occupato dalle prime due.<br />
La grande maggioranza dei professionisti ha finora svolto la propria attività o in singolarmente o attraverso la scelta di associarsi con alcuni colleghi.<br />
A dirla tutta si deve anche ricordare che l’ipotesi associativa ha trovato una diffusione più limitata della scelta individualista di avvocati, commercialisti, architetti, ragionieri e così via. Ma, nonostante la predominanza della scelta individuale, resta innegabile che le migliaia di studi professionali associati presenti nella penisola sono i soggetti che più hanno investito nella strutturazione del loro servizio al cliente cercando di crescere qualitativamente anche in proporzione all’aumento dimensionale, quantomeno grazie alle economie di scala ed alla partecipazione paritaria di più professionisti.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, non credo di dire un’eresia quando affermo che gli studi associati hanno statisticamente un prodotto medio più complesso ed evoluto di quello degli studi monosoggetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il governo non la pensa però così.</p>
<p style="text-align: justify;">O meglio, per inseguire il top di derivazione europea il governo ha deciso di cestinare quello che è il miglior prodotto italiano in ambito professionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto era però iniziato il giorno prima di Monti.<br />
La legge di chiusura del periodo berlusconiano aveva sciaguratamente previsto l’entrata del capitale (e, con lui, di banche, assicurazioni etc.) nel mondo dei professionisti; all’art. 10 della legge 183/2011, i commi 3 e 4 prevedevano:</p>
<blockquote><p>3. E&#8217; consentita la costituzione di societa&#8217; per l&#8217;esercizio di attivita&#8217; professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice<br />
civile.<br />
4. Possono assumere la qualifica di societa&#8217; tra professionisti le societa&#8217; il cui atto costitutivo preveda:<br />
a) l&#8217;esercizio in via esclusiva dell&#8217;attività professionale da parte dei soci;<br />
b) l&#8217;ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell&#8217;Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di<br />
investimento.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Al successivo comma 11, nella spazio di una lapidaria riga, è prevista senza giustificazione l’abrogazione della disciplina che regola le associazioni professionali fin qui esistenti:</p>
<blockquote><p>11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, e&#8217; abrogata.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Su questo passaggio che introduceva il rischio di una industrializzazione mercantile del mondo professionale, e l’inspiegabile morte della disciplina delle odierne associazioni professionali, è poi intervenuto il successivo consiglio dei ministri con il decreto legge dove, oltre all’eliminazione delle tariffe, ha in sede di conversione parzialmente modificato con un suo mendamento l’accesso dei soci non professionisti, prevedendo l’inserimento all’art. 10 della predetta legge 183/2011 del seguente testo:</p>
<blockquote><p>al comma 4: In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa&#8217; e il consiglio dell&#8217;ordine o collegio professionale presso il quale e&#8217; iscritta la societa&#8217; procede alla cancellazione della stessa dall&#8217;albo, salvo che la societa&#8217; non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;</p>
<p>al comma 7: Il socio professionista puo&#8217; opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">E, al comma, 9 ha inserito quanto di seguito virgolettato:</p>
<blockquote><p>Restano “salve le associazioni professionali, nonche&#8217; i diversi modelli societari” gia&#8217; vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Non ha invece toccato il comma 11 che come descritto abroga l‘intera disciplina delle associazioni professionali che di seguito riporto:</p>
<blockquote><p>Legge 23 novembre 1939, n. 1815.<br />
Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza.<br />
Art. 1. Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all&#8217;esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l&#8217;esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di &#8220;studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario&#8221;, seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.<br />
L&#8217;esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all&#8217;organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati.<br />
Art. 2. [Abrogato precedentemente]<br />
Art. 3. Sono esclusi dal divieto di cui all&#8217;articolo precedente gli enti e gli istituti pubblici, nonché fermo restando l&#8217;obbligo della notificazione preveduta dall&#8217;art. 1, comma secondo, gli uffici che le società, ditte od aziende private costituiscono per la propria organizzazione interna nelle materie indicate nei precedenti articoli.<br />
Art. 4. [Abrogato precedentemente]<br />
Art. 5. [Abrogato precedentemente]<br />
Art. 6. Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno esercitano una professione o attività associata in modo diverso da quello stabilito dall&#8217;art. 1 devono conformarsi, entro il termine di sei mesi a decorrere da tale data, alle disposizioni dello stesso articolo. Trascorso inutilmente questo termine, essi devono cessare dall&#8217;esercitare la professione o l&#8217;attività associata in contrasto con il citato art. 1.<br />
Coloro che, alla data indicata nel comma precedente, attendono alla tenuta o alla regolarizzazione dei documenti delle aziende senza essere legati alle aziende stesse da rapporti di impiego, possono chiedere l&#8217;autorizzazione prescritta dall&#8217;art. 4, ovvero provvedere alla denuncia di cui all&#8217;art. 5, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data anzidetta. Essi devono cessare la loro attività alla scadenza del termine di tre mesi, qualora nel termine stesso non abbiano presentato la domanda di autorizzazione, o la denuncia, ovvero entro tre mesi dal giorno in cui è divenuto definitivo il provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione.<br />
Art. 7. Salvo che il fatto non costituisca reato più grave:<br />
a) i contravventori alle disposizioni dell&#8217;articolo 1 e dell&#8217;art. 6, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire 400.000;<br />
b) i contravventori alle disposizioni dell&#8217;articolo 2, dell&#8217;art. 4 e dell&#8217;art. 5, comma 2, sono puniti con l&#8217;arresto sino a sei mesi o con l&#8217;ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.<br />
I professionisti indicati nell&#8217;art. 5, che omettano di provvedere alle denunce di cui agli artt. 5 e 6, sono puniti con l&#8217;ammenda fino a L. 80.000.<br />
Art. 8. Con decreti Reali da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le corporazioni, a termini dell&#8217;art. 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100, saranno date le norme che potranno occorrere per l&#8217;integrazione e l&#8217;attuazione della presente legge.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Resta pure invariato il precedente comma 10 che prevede il rinvio ad un successivo regolamento ministeriale per l’attuazione delle società tra professionisti:</p>
<blockquote><p>10. Ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il riformatore Monti non ha ritenuto di modificare ulteriormente il contesto normativo del mondo professionale se non riducendo l’entrata del capitale e salvando l’esistente alla data di entrata in vigore della legge 183.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla dice invece dell’impossibilità di fruire ancora della possibilità di costituire nuove associazioni professionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, non credo di essere tacciabile di profezia di sventura se dico che ad oggi non si può più costituire alcuna nuova associazione professionale mentre è ancora da diventare realtà la possibilità di rendere operativa una società tra professionsti (non composta di soli avvocati ex dlgs. 96/2001) perchè ancora mancano i regolamenti attuativi che la rendono iscrivibile avanti i rispettivi albi professionali.<br />
Si ha perciò la definitiva futura inapplicabilità del modello delle associazioni professionali, determinando così l’impossibilità di scegliere quella strada che finora ha rappresentato l’unica opportunità di attività collettiva per l’universo dei professionisti e che ben avrebbe potuto continuare a rappresentare una forma apprezzabile di articolazione dell’attività professionale; tutto questo senza offrire alcuna immediata alternativa in carenza del percorso attuativo della riforma.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto è appunto intervenuto pure il CUP (Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali) con una tempestiva circolare del 2 gennaio 2012 che, dopo aver esortato senza esito il governo ad intervenire in merito, ha rilevato ” fin quando non sarà emanato il decreto di cui sopra, nessuna società potrà essere iscritta in alcun albo professionale per difetto di regolamentazione che renderebbe impossibile l’esercizio della funzione di vigilanza che è priorità degli Ordini a tutela della pubblica fede di cui sono garanti”.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, le associazioni professionali esistenti sono state salvate a stento dalla legge di conversione del DL sulle liberalizzazioni mentre nulla si è fatto per conservare il modello associativo che bene ha operato negli ultimi 72 anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Per converso nulla si è fatto per rendere operativa la nuova disciplina sulle società fra professionisti che ad oggi non possono essere iscritti avanti alcun albo professionale perchè, quantomeno, non vi è alcun criterio normato per definire le responsabilità disciplinari ad esse ascrivibili: la circolare precisa infatti che “in difetto della regolamentazione con decreto di cui al comma 10, della materia disciplinare applicata alle società, è di fatto impedito agli Ordini di svolgere la loro prioritaria attività di vigilanza disciplinare, con grave danno per la collettività determinato da siffatto vuoto normativo”.</p>
<p style="text-align: justify;">Va poi aggiunto che manca persino il passo fondamentale per la costituzione della società, ovvero la sua iscrivibilità al registro imprese.<br />
Ad oggi è certo che risultano ancora da chiarire le modalità di deposito presso il detto Registro della certificazione rilasciata dal competente Ordine professionale attestante l&#8217;avvenuta iscrizione della società tra professionisti presso l&#8217;Ordine di riferimento. Nulla è infatti ancora stato previsto in merito all’apposita sezione dell&#8217;Albo professionale in cui la stessa deve essere iscritta..</p>
<p style="text-align: justify;">Concludo in sintesi rilevando che la volontà di rilancio tanto manifestata dal governo tecnico svela i suoi limiti con l’eliminazione di una tipologia di esercizio dell’attività professionale che rappresenta molto del buono dei professionisti italiani e non da nulla di migliorativo.<br />
E si deve ricordare che le società di avvocati di cui al DLgs. 96/2001 hanno già dimostrato di non esser state competitive con il modello dell’associazione professionale, più duttile e funzionale.<br />
Le nuove società tra professionisti non sono invece ancora operative e lasciano molti dubbi sulla loro auspicata efficacia.</p>
<p style="text-align: justify;">Guarda caso, i media nazionali non ne parlano. Ma su questo torneremo.</p>
<p>Pensaci.</p>
<p>Se Ti va di contribuire con i tuoi commenti, scrivili qui sotto.</p>
<p style="text-align: justify;">Alberto Vigani</p>
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		<title>LEGAL MARKETING E SOCIAL MEDIA</title>
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		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 17:49:06 +0000</pubDate>
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<p style="text-align: justify;">In Italia i social network, e i social media, sono arrivati dopo che in USA erano già diventati uno strumento di vita quotidiana. E da noi sono pure stati visti, per molta parte della loro inziale diffusione, quali banali momenti di aggregazione giovanile o a fine di divertimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Da un pò ci si è resi conto che non sono solo un gioco. In realtà sono un mondo alternativo, con le sue dinamiche e le sue leggi.</p>
<p style="text-align: justify;">E  come mondo permettono anche l&#8217;interazione con il lavoro, il business ed anche con le professioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legal marketing è quindi interessato per definizione alla presenza affermativa della law firm in tutti i conetsti in cui si può rafforzare il brand dello studio, espandere la sfera della conoscibilità del professionista e, soprattutto generare nuovoi contatti che un domani diventino clienti.</p>
<p style="text-align: justify;">Per cominciare a parlarne ecco un interessante carrellata di quelo che è il panorama social partendo da <a title="Facebook e legal marketing" href="https://www.facebook.com/legal.marketing.comunicazione">Facebook </a>e arrivando a Klout, via <a title="Twitter" href="http://www.twitter.com/albertovigani">twitter</a>, <a title="Linkedin" href="http://www.linkedin.com">linkedin</a>, <a title="wordpress" href="http://www.wordpress.com">wordpress </a>etc.</p>
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&nbsp;</p>
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		<title>SOCIAL MEDIA PER AVVOCATI E STUDI LEGALI</title>
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		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 21:58:36 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[COS&#8217;E&#8217; IL MARKETING PER  SOCIAL MEDIA? Se si può fare marketing in ogni contesto in cui vi è interazione sociale, si può allora fare marketing anche sui social network, nelle comunnity on line, nei blogs e in ogni realtà in cui operano i social media, ovvero le tecnologie e pratiche online che le persone adottano per [...]
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<p style="text-align: justify;">Se si può fare marketing in ogni contesto in cui vi è interazione sociale, si può allora fare marketing anche sui social network, nelle comunnity on line, nei blogs e in ogni realtà in cui operano i social media, ovvero le tecnologie e pratiche online che le persone adottano per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo perchè i social media rappresentano fondamentalmente un cambiamento nel modo in cui la gente apprende, legge e condivide informazioni e contenuti. In essi si verifica una fusione tra sociologia e tecnologia che trasforma il monologo (da uno a molti) in dialogo (da molti a molti). Siamo pertanto al&#8217;interno di un segmento sociale in cui si interagisce attraverso la tecnologia digitale ma ove si generano le medesime relazioni che si possono studiare nella realtà off line.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Social Media Marketing è quindi quella branca del marketing che si occupa di generare visibilità su social media, comunità virtuali e aggregatori 2.0.</p>
<p><strong>Come funziona?</strong></p>
<ul>
<li>in community;</li>
<li>con trasparenza e senza filtri;</li>
<li>con condivisione dei contenuti;</li>
<li>con aggiornamenti in tempo reale;</li>
<li>con una conversazione dinamica a 2 vie;</li>
<li>con una crescita esponenziale;</li>
</ul>
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<p>// ]]&gt;</script><br />
<strong>Su che piattoforme si realizza:</strong></p>
<ul>
<li>Linkedin;</li>
<li>Facebook:</li>
<li>Twitter;</li>
<li>Youtube;</li>
<li>Viadeo;</li>
<li>wordpress;</li>
<li>etc.</li>
</ul>
<p><strong>A cosa serve agli avvocati l&#8217;uso dei social media?</strong></p>
<ul>
<li>a costruire un brand;</li>
<li>a costruire una clientela;</li>
<li>a espandere il network professionale;</li>
<li>a far crescere la propria visibilità nella community dei  professionisti;</li>
<li>a gestire la propria reputation management (sapere cosa dice la gente di te);</li>
<li>a condividere informazioni e dati di comune utilità;</li>
<li>rafforzare il tuo know how;</li>
<li>migliorare il reclutamento di risorse umane;</li>
<li>migliorare il tuo SEO (search engine optimization &#8211; presenza nei motori di ricerca come google)</li>
</ul>
<p><strong>Come cominciare?</strong></p>
<ul>
<li>individua gli obiettivi (nuovi o vecchi clienti, community di avvocati, etc.)</li>
<li>precisa gli obiettivi;</li>
<li>Sviluppa una strategia;</li>
<li>Sviluppa una tua policy per essere presente sui social media;</li>
<li>costruisci e gestisci un tuo network relazionale;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Scopri come fare nella semplice ed interessante presentazione qui sotto:</p>
<p>&nbsp;</p>
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</div>
<p>Violet O&#8217;Neill</p>
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		<title>10 IDEE PER SCRIVERE ATTI E COMPARSE CONVINCENTI</title>
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		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>COME SCRIVERE PER AIUTARE IL LETTORE A CREDERE NELLA TUA DIFESA</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Dopo “Come essere uno scrittore ed un avvocato migliore” (che ho pubblicato alcuni giorni fa), oggi segue un&#8217;altra guida su come scrivere nel modo migliore prendendo a prestito lo stile da blogger scolpito in “The Ultimate Blogger Writing Guide“.</p>
<p style="text-align: justify;">Se il precedente articolo ha parlato di come sfuggire al magnete del proprio ego quella di Dean Rieck è invece utilissima nell&#8217;indicare i passi fondamentali su “come scrivere” per essere seguiti fino alla fine dell&#8217;atto; eccotela in sunto.</p>
<p style="text-align: justify;">Inanzitutto devi sempre ricordare che l&#8217;obiettivo del tuo atto è:</p>
<ul>
<li>attrarre l’attenzione su una questione;</li>
<li>comunicare una soluzione;</li>
<li>persuadere che è quella giusta.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Siamo quindi d&#8217;accordo che l&#8217;obiettivo è convincere il lettore.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Per riuscirci, in sintesi, devi</span>:</p>
<ol>
<li>pensare come il lettore (e quindi conoscere la sua mentalità);</li>
<li>organizzare attentamente i passaggi fondamentali;</li>
<li>suddividere i contenuti in brevi sezioni;</li>
<li>introdurre ogni sezione con un titolo significante</li>
<li>usare frasi brevi</li>
<li>utilizzare parole semplici;</li>
<li>evitare il legalese;</li>
<li>parlare subito della questione evitando giri di parole;</li>
<li>scrivere in modo sintetico e specifico;</li>
<li>scrivere con uno stile colloquiale.</li>
</ol>
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<p>// ]]&gt;</script></p>
<p style="text-align: justify;">Mi dirai che sembra facile e non è poi così scontato capire cosa vuol dire una semplice scaletta. Analizziamo quindi ad uno ad uno i singoli passaggi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. Metti il lettore prima di tutto</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo per cui scrivi un atto è quello di ottenere una chiara e persuasiva comunicazione. Nulla a che vedere con te e le tue brillanti idee. Se scrivi per impressionare, distrarrai il lettore dal contenuto. Una buona scrittura è come la vetrina di un negozio. Dovrebbere essere pulita e chiara, e consentire una visione completa di ciò che c’è dentro.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. Organizza i tuoi pensieri</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Non hai bisogno di un elenco dettagliato di ciò che stai per scrivere. Ma hai sicuramente bisogno di sapere cosa vuoi dire prima di dirlo. Se ti trovi bene col tipo di schemi che hai imparato a scuola, usa quelli. In caso contrario, butta semplicemente giù una lista organizzata di punti che ritieni importanti. Elimina quindi tutte le idee non direttamente correlate a questi punti.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. Scrivi paragrafi corti</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Guarda un qualunque giornale e prendi nota di come sono i paragrafi. Son fatti in quel modo da rendere la lettura più semplice, perchè il nostro cervello riesce ad assimilare meglio le informazioni quando queste sono suddivise in piccoli pezzi. Nella scrittura tradizionale, ogni paragrafo dovrebbe sviluppare una sola idea e includere diverse frasi. Ma nella scrittura persuasiva lo stile è più informale, e i paragrafi possono essere costituiti da una sola frase o addirittura una sola parola.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. Usa titoli coinvolgenti all&#8217;inizio dei paragrafi (sempre)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Il titolo è la prima cosa che salta all’occhio. E a volte è anche l’unica ed il titolo attira la curiosità anche dei più distratti</span>.<br />
Se non lo usi rinunci ad un modo per attrarre l&#8217;attenzione e se non è interessante nessuno leggerà il resto. Ancor più importante è il fatto che il titolo indirizza le aspettative del lettore condizionandolo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. Usa frasi brevi</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dovresti usare frasi brevi per lo stesso motivo per cui utilizzi paragrafi brevi: sono più facili da leggere e da capire. Ogni frase dovrebbe includere un unico, semplice pensiero, altrimenti si rischia di creare complessità e confusione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>6. Utilizza parole semplici</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Visto che il tuo obiettivo è quello di comunicare e non di impressionare, le parole semplici funzionano meglio di quelle difficili. Scrivi “ottieni” invece di “procura”. Scrivi “usa” invece di “utilizza”. Usa più parole solo se ti è impossibile esprimere il concetto con una parola sola. Se</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>7. Sii specifico</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Non scrivere “molti dottori raccomandato la medicina X”. Scrivi “il 97% dei dottori raccomanda la medicina X”. Non scrivere “il prodotto è disponibile in vari colori”. Scrivi “il prodotto è disponibile nei colori rosso, verde, blu e bianco”. Vai al punto. Dì quello che vuoi dire. Usa nomi specifici.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>8. Centra l&#8217;obiettivo e non divagare</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Usa lo stile giornalistico della piramide invertita: prima l&#8217;argomento oggetto del paragrafo e poi tutto il resto. Pensa ad un triangolo rovesciato. La base larga che sta in cima rappresenta le informazioni più importanti, interessanti e sostanziali che lo scrittore vuole comunicare. L&#8217;orientamento del triangolo, con la punta verso il basso descrive la maniera in cui l&#8217;articolo dovrebbe scritto: tutte le informazioni dovrebbero succedersi in ordine decrescente di importanza.&#8221; Usa sempre il trucco gornalistico delle 5 W: who,&#8217; &#8216;when&#8217;, &#8216;where&#8217;, &#8216;what&#8217; e &#8216;how&#8217; (chi, quando, dove, cosa e come). Fidati, funziona sempre.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>9. Scrivi in uno stile colloquiale</strong><br />
C’è un segnale stradale vicino a dove abito che mi irrita ogni volta che lo vedo. Dice: “mantieniti sulla corsia attuale”. Perchè è così formale? non sarebbe meglio: “resta nella tua corsia” oppure “non cambiare corsia”? Se scrivi come se indossassi cilindro e guanti bianchi, è chiaro che crei una certa distanza tra te e chi ti legge.  La reazione emotiva sarà perciò di allontanamento e non di condivisione. Evitalo. Scegli sempre di essere diretto e informale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>10. Sii chiaro</strong></p>
<p style="text-align: justify;">E’ probabilmente la regola più importante di tutte. Senza chiarezza, ciò che scrivi è un fallimento a tutti i livelli. Sarai sicuro di essere chiaro solo quando il lettore avrà perfettamente capito il significato di ciò che avevi in testa. E’ questa la difficoltà. Guarda ciò che hai scritto con un occhio obiettivo. Considera che potrebbe essere frainteso, e riscrivilo. Trova quello che è irrilevante, ed eliminalo. Prendi nota di ciò che manca, e inseriscilo.<br />
Se fallisci, è perchè probabilmente non hai nulla da dire, sei troppo preoccupato a guardare il modo in cui scrivi o entrambe le cose.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Se segui i suggerimenti qui sopra, eviterei questo e molti altri problemi</span>.<br />
Inoltre ti accorgerai che i tuoi scritti saranno più vivaci, ricchi di significato, e anche più redditizi.</p>
<p style="text-align: justify;">Violet O&#8217;Neill</p>
<p style="text-align: justify;">Consulente Legal Marketing</p>
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		<title>MONTI ABROGA IL TARIFFARIO DEGLI AVVOCATI</title>
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		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>FINE DELLE TARIFFE FORENSI: UN PROBLEMA, UN&#8217;OPPORTUNITA&#8217; O ENTRAMBI?</strong></span></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il tariffario è morto, viva il tariffario.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Non sono il miglior difensore delle abrogate tariffe forensi (non le ho mai capite), ma credo che la scelta fatta senza organicità sia solo un inno all&#8217;anarchia.<br />
Chi legge si starà dicendo che sono il solito avvocato retrogrado che difende il passato e non capisce come si muove il mercato. Beh, fermatevi; avete capito male.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono sicuro che <span style="text-decoration: underline;">il prezzario forense fosse farraginoso, incomprensibile ai più, male aggiornato e, più di tutto, oramai per gran parte disapplicato</span>. In minimi erano poi stati già abrogati e dimenticati da diversi anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Perché allora dico che la scelta fatta è foriera di pessime novità?</p>
<p style="text-align: justify;">Lo spiego con un esempio: nel 1944, in Danimarca, per alcuni mesi non ci fu alcun servizio di pubblica sicurezza perché la polizia danese venne cancellata da una scelta militare del III° Reich occupante; conseguenza ne fu la scomparsa di ogni attività di controllo e repressione della criminalità con un picco altissimo di omicidi e reati violenti. Questo perché l&#8217;attività poliziesca, efficiente o meno che fosse, aveva comunque una funzione di prevenzione generale.</p>
<p style="text-align: justify;">Bene, <span style="text-decoration: underline;">il tariffario se ne è andato e con lui ogni possibilità di dare un riferimento minimo alla quantificazione economica dell&#8217;attività dell&#8217;avvocato</span>.<br />
La scomparsa di ogni riferimento ad un prezzario base, anche se non vincolante, lascia spazio al libero arbitrio, che in mancanza di ogni scala di valori condivisi diventa sempre anarchia.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà, sarà un&#8217;anarchia dove i soggetti in gioco non sono tutti uguali e dove si creeranno disparità di capacità contrattuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Da domani il compenso professionale sarà concordato caso per caso obbligatoriamente, comportando la generazione del prezzo al momento dell&#8217;incontro di domanda ed offerta: ovvero, quando il soggetto forte incontra il consenso del soggetto debole nella trattativa.</p>
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<p style="text-align: justify;">Insomma, l&#8217;abrogazione tout court del tariffario non vincolante nei minimi pregiudica di più i semplici cittadini italiani che la grande industria ed i poteri forti.</p>
<p style="text-align: justify;">Capito perché? Nooo?</p>
<p style="text-align: justify;">Allora facciamo un altro esempio: se il cliente dell&#8217;avvocato è una compagnia assicurativa, una banca o un gruppo industriale, sarà in grado di avvantaggiarsi di una posizione di forza e strappare le migliori condizioni economiche al legale, della serie: o è così o si trovano altri 100 avvocati interessati.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, tutti questi clienti lo facevano anche prima dell&#8217;abrogazione andando in deroga fino al 40% al di sotto dei minimi tariffari.</p>
<p style="text-align: justify;">Se invece sei un povero Cristo e devi costituirti al volo in un processo per il quale sei già vittima, in ritardo e male organizzato (come la maggior parte delle persone che vive un contenzioso processuale una sola volta nella vita), dovrai rapportarti con un legale con il quale avrai poco tempo per trattare, una posizione di inferiorità per l&#8217;oggettiva asimmetria informativa e la difficoltà di capire qual&#8217;è l&#8217;orizzonte del prezzo medio per la prestazione che chiedi.</p>
<p style="text-align: justify;">Da questo confronto si capisce appunto che il primo passaggio discendente dall&#8217;abrogazione del tariffario svantaggia l&#8217;uomo comune e agevola i poteri forti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;avvocato da parte sua non sarà certo contento di esser stato venduto a tutta quella potenziale clientela che tratterà il servizio legale come un quintale di brugole, ovvero a peso. Infatti, per il cliente corporate il rapporto fiduciario è solo funzionale alla produzione ed al costo, dimenticando sovente ogni riferimento etico o di fedeltà personale &#8211; se non quando deve poi derivargliene una diretta utilità economica.</p>
<p style="text-align: justify;">La scelta abrogativa è perciò un danno non tanto per la tasca del legale quanto per la qualità del suo rapporto con l&#8217;assistito: se si tratta di un cliente forte ci sarà un peggioramento all&#8217;insegna della sua volontà di risparmi economici &#8211; che comunque ci saranno, se si tratta invece di un cliente debole si innescherà un peggioramento della fiducia per il timore del cittadino di essere fregato in mancanza di ogni filtro pubblico legittimante la richiesta del compenso.</p>
<p style="text-align: justify;">Guardando tutto questo dal punto di vista dell&#8217;avvocato sembra un ragionamento di natura meramente economica, ma non lo è. O meglio è anche altro.</p>
<p style="text-align: justify;">Il fenomeno anarcoide che si va ad innescare creerà molta confusione nel mercato dei servizi legali, ci saranno le proposte 3&#215;2 (vere o finte che siano), la settimana dello sconto, le offerte civetta (-50% per la prima pratica) o persino i preventivi low cost e full optional. Più di tutto, con la battaglia economica si avrà la trasformazione del prodotto legale in una commodity. Da qui deriverà un decadimento del contesto per la volgarizzazione del prestigio intellettuale dell&#8217;avvocatura e del prodotto &#8220;legale&#8221;: tutti possono ben immaginare che la competizione sul solo prezzo verrà cercata da molti dei 230.000 avvocati in Italia.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma, come sempre, la rincorsa sul prezzo non porta altro che alla discesa del prezzo. E questo non serve a nessuno, nemmeno al cliente che preferisce un prodotto buono per il prezzo giusto che una schifezza per molto meno.</p>
<p style="text-align: justify;">Per chi non vuole sentirsi metaforicamente esposto al mercato del pesce munito di cartellino con su scritto €/KG la necessità sarà pertanto fermarsi e riflettere cosa lo rende diverso, unico, insostituibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Su questo aspetto, ognuno potrà poi avere la sua ricetta o la sua nicchia di mercato, mentre alcune regole varranno per tutti.</p>
<p style="text-align: justify;">Un&#8217;idea mi pare importante sotto il profilo della comunicazione avvocato-cliente: nell&#8217;anarchia del caos di un mercato appena deregolato (e, sia chiaro, non liberalizzato) spiccherà chi saprà rendersi esempio di limpidezza in garanzia e tutela dell&#8217;assistito.</p>
<p style="text-align: justify;">Fino ad oggi, infatti, la certezza e la legittimità del tariffario applicato erano un prodotto filtrato dall&#8217;approvazione ministeriale. Era lo Stato a dire ai clienti che il prezzo del legale (alto o basso che fosse) era lecito. E il cliente poteva verificarlo &#8211; almeno in linea generale &#8211; e farlo poi persino certificare dall&#8217;Ordine forense o dal giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopodomani non sarà più così. Sarà solo l&#8217;avvocato a qualificarsi in ragione di un rapporto chiaro e garantista nella determinazione del compenso dovutogli.</p>
<p style="text-align: justify;">Il prodotto legale, già composto anche dal rapporto con il cliente e non solo dagli atti depositati, vedrà aggiungersi anche il percorso di spiegazione, condivisione e regolazione delle pattuizioni economiche fra professionista ed assistito.</p>
<p style="text-align: justify;">Pensaci.</p>
<p style="text-align: justify;">Se Ti va di contribuire con i tuoi commenti, scrivili qui sotto.</p>
<p style="text-align: justify;">Avv. Alberto Vigani</p>
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		<title>UN 2012 ALL&#8217;INSEGNA DELLA COMUNICAZIONE</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:20:45 +0000</pubDate>
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<p>La parola chiave per il nuovo anno è, senza alcun dubbio, COMUNICAZIONE. Questo stesso <a title="Reflex" href="http://www.vitaforense.com" target="_blank">blog </a>è nato con l’intento di spiegare la nostra professione, dal mio punto di vista ovviamente, di avvicinare l’avvocato a chi avvocato non è, ma anche di creare una rete di confronto lontana dalla formalità che, quasi per tradizione, molti ripropongono nel loro modo di lavorare.</p>
<p>Ovviamente, e questo ci tengo a sottolinearlo <a title="Reflex" href="http://www.vitaforense.com/2011/05/23/avvocati-perche-un-blog/" target="_blank">ancora</a>, refLex serve ed è servito soprattutto a me, come costante esercizio per ottenere un risultato: cambiare un modo di comunicare la professione in cui non mi riconosco.</p>
<p>Ma (il “ma” c’è sempre!), che voi siate o meno d’accordo con la mia convinzione che gli avvocati social sono più simpatici, nel futuro prossimo dovrete arrendervi all’evidenza, armarvi di sana pazienza (e parole semplici) e impegnarvi a “spiegare”. Che cosa? C’è l’imbarazzo della scelta!</p>
<p>Dovrete spiegare ai clienti come mai le parcelle saranno più alte senza che nelle vostre tasche entri un euro in più e, quindi, cos’è il contributo unificato, quanto è aumentato, perché si paga. Spiegare perché a volte dovranno rinunciare a difendersi dato che le spese da affrontare (le spese vive, non gli onorari) sono proibitivi e voi non potete più anticipare senza un acconto (questo sarebbe bello riuscire a farlo capire anche all’Agenzia delle Entrate!).<br />
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<div id="attachment_1345" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.avvocati.biz/wp-content/uploads/2012/01/rinvio2019_trib_roma_vi_civile_450.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1345" title="rinvio2019 - Altalex Tribunale Cafè" src="http://www.avvocati.biz/wp-content/uploads/2012/01/rinvio2019_trib_roma_vi_civile_450-150x150.jpg" alt="rinvio2019 - Altalex Tribunale Cafè" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">rinvio2019 - Altalex Tribunale Cafè</p></div>
<p>Spiegare come mai spesso e volentieri saranno costretti a conciliare (o comunque a spendere soldi per il vano tentativo obbligatorio) anche quando è ovvio che non c’è motivo di venirsi incontro. Spiegare, questo è difficile, che i tempi della giustizia non dipendono da voi…e perché un Presidente del Tribunale convochi i magistrati in un giorno di udienza permettendo un rinvio di oltre 7 anni (una convocazione di sabato è chiedere troppo?!! Confido ancora nell’errore di battitura…). E da qui potrete spaziare fino a prospettare un ricorso per equa riparazione che, una volta vinto, rimarrà sulla carta perché il Ministero della Giustizia non paga più!</p>
<p>Volete poi cimentarvi nella prova più difficile? Allora iniziate ad allenarvi nello spiegare che fare un <a title="Reflex" href="http://www.vitaforense.com/2011/11/05/big_bang_renzi_avvocati/" target="_blank">preventivo </a>per noi è quasi sempre impossibile e che, sì, l’avvocato si paga anche per la <a title="Reflex" href="http://www.vitaforense.com/2011/07/14/ci-mancava-solo-la-disinformazione/" target="_blank">prima consulenza</a>!</p>
<p>Per concludere…in bocca al lupo a tutti! Il nuovo anno sarà pieno di sfide interessanti e qualcosa mi dice che non è finita qui! Se poi pensate di essere già prontissimi ad affrontare i lunghi dialoghi con i vostri clienti, allora vi ripropongo i buoni propositi dell’anno passato, <a title="Reflex" href="http://www.vitaforense.com/2010/12/29/2011-dieci-buoni-propositi-di-un-avvocato-prima-parte/" target="_blank">prima </a>e <a title="Reflex" href="http://www.vitaforense.com/2010/12/30/2011-dieci-buoni-propositi-di-un-avvocato-seconda-parte/" target="_blank">seconda parte</a>. Chissà che ce ne sia ancora qualcuno da mettere in pratica!</p>
<p><a title="Comunicazione 2012" href="http://www.vitaforense.com/2011/12/31/un-2012-allinsegna-della-comunicazione/" target="_blank">Avv.  Silvia Surano by RefLex</a></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_1342" class="wp-caption  aligncenter" style="width: 102px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.avvocati.biz/wp-content/uploads/2012/01/creative-commons-byncnd-mini.jpg"><img class="size-full wp-image-1342" title="creative commons byncnd" src="http://www.avvocati.biz/wp-content/uploads/2012/01/creative-commons-byncnd-mini.jpg" alt="creative commons byncnd mini" width="92" height="32" /></a></dt>
</dl>
</div>
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		<title>LE 10 REGOLE PER GESTIRE IL RAPPORTO CON I CLIENTI DELLO STUDIO LEGALE</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:09:01 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[10 CONSIGLI UTILI PER RAFFORZARE IL RAPPORTO CON IL CLIENTE I clienti vengono da Te per ottenere un&#8217;attività di servizi nel mondo legale. Tu sai quale sono le priorità per renderla migliore? Ti sei mai chiesto cosa pensa il cliente quando varca la porta del Tuo studio? Se non lo hai mai fatto, e ora [...]
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			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><blockquote><p><span style="color: #ff0000;"><strong>10 CONSIGLI UTILI PER RAFFORZARE IL RAPPORTO CON IL CLIENTE</strong></span></p></blockquote>
<p><span style="text-decoration: underline;">I clienti vengono da Te per ottenere un&#8217;attività di servizi nel mondo legale. Tu sai quale sono le priorità per renderla migliore</span>?</p>
<p>Ti sei mai chiesto cosa pensa il cliente quando varca la porta del Tuo studio? Se non lo hai mai fatto, e ora te lo stai chiedendo, potrebbe darsi che il tuo servizio sia inferiore alle loro aspettative. Forse è il momento buono per cambiare la tendenza. Ecco la ricetta di Matthew Homann fondatore di <a title="LEXTHINK" href="http://www.lexthinkllc.com/" target="_blank">LexThink</a>.</p>
<p>1. <span style="text-decoration: underline;">Anche se il cliente non si aspetta di meglio, non vuol dire che tu non possa provarci</span>. Il prossimo cliente potrebbe infatti pensarla diversamente.</p>
<p>2. <span style="text-decoration: underline;">D&#8217;altra parte non puoi presumere che il tuo approccio al cliente ed il tuo servizio legale siano ottimi solo perchè nessuno ti ha ancora abbandonato</span>. Potrebbe infatti accadere che i clienti non si spostino solo perchè temono che il nuovo avvocato li tratti persino peggio.</p>
<p>3. Costa di meno far felice un cliente che non trascurarlo e farlo arabbiare. E per farlo felice, paghi una volta sola, metre se lo fai sentire inutle, non importante e odiato, pagherai per sempre.</p>
<p>4. <strong>E&#8217; meno costoso fare concorrenza sul servizio che sul prezzo, perchè ci sarà sempre qualcuno che sarà più economico</strong>.</p>
<p>5. La gente racconta ai conoscenti della qualità del servizio che ha ricevuto e non della competenza che si aspettava.  Se senti qualcuno vantarsi di come puliscono bene i vestiti nella sua lavanderia, non pensi mica a desiderare i suoi abiti?</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
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<p>// ]]&gt;</script></p>
<p>6. <span style="text-decoration: underline;">Il tempo da dedicare all&#8217;assistenza del cliente non è tuo, è suo</span>. Organizza il tuo studio pratica per far risparmiare il suo tempo al cliente e lui sarà meno riluttante a pagare per il tuo.</p>
<p>7. Se Tu dovessi essere confrontato con i tuoi colleghi verresti misurato in un&#8217;aula di tribunale, ma quando si tratta di un valutare servizio si viene misurati contro tutti. <span style="text-decoration: underline;">Se i tuoi clienti dovessero predisporre una Top Ten di dove hanno ricevuto un ottimo servizio, il tuo studio legale sarebbe nella lista</span>?</p>
<p>8. <span style="text-decoration: underline;">L&#8217;ottanta per cento del tuo tempo dovrebbe essere impiegato per soddisfare le aspettative dei tuoi clienti</span> e il venti per cento residuo dovrebbe essere speso per superarle.</p>
<p>9. <span style="text-decoration: underline;">Non puoi misurare come stai facendo un lavoro se non chiedendo come lo hai fatto</span>. Il migliorare il servizio alla clientela di domani inizia imparando come dare un&#8217;assistenza ed un servizio migliori ai tuoi clienti di oggi.</p>
<p>10. <span style="text-decoration: underline;">Se i tuoi clienti possono stare mesi senza sentirti, gli stessi possono andare avanti una vita senza mai raccomandarti a qualcuno</span>. Per gli avvocati, indifferenza ed incompetenza sono due cose distinte. Per i clienti, sono invece la stessa cosa.</p>
<p><strong>Pensaci!</strong></p>
<p>Domattina, quando entrerai in studio potrai scegliere se cominiciare ad essere più importante per i tuoi clienti od accettare che sperino di dimenticarti. Cosa ne pensi?</p>
<p>Se vuoi aiutarci a migliorare questo decalogo, lascia qui sotto i tuoi commenti e i tuoi consigli.</p>
<p>Alberto Vigani</p>
<div id="__ss_1876909" style="width: 425px;">
<p><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Ten Rules Of Client Service by Matthew Homann" href="http://www.slideshare.net/mhomann/ten-rules-of-client-service-presentation" target="_blank">Ten Rules Of Client Service by Matthew Homann</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/1876909" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/mhomann" target="_blank">Matthew Homann</a></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>RIFORMA FORENSE E SELEZIONE DARWINIANA DELL&#8217;AVVOCATURA</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[DARWIN: CHI NON SI SA ADEGUARE AI CAMBIAMENTI SI ESTINGUE. VALE ANCHE PER GLI AVVOCATI! Riprendo la riflessione sugli effetti che avrà la legge di stabilità sulla vita degli avvocati italiani pubblicata qualche giorno fa, anche alla luce di quella che pare la reazione di larga parte della stessa avvocatura, o meglio dell&#8217;indifferenza trasversale e [...]
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<h2 style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">DARWIN: CHI NON SI SA ADEGUARE AI CAMBIAMENTI SI ESTINGUE. </span></strong></h2>
<h2 style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">VALE ANCHE PER GLI AVVOCATI!</span></strong></h2>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Riprendo la riflessione sugli effetti che avrà la legge di stabilità sulla vita degli avvocati italiani <a title="Monti e lo sterminio dei professionisti con le liberalizzazioni selvagge" href="http://www.avvocati.biz/2011/11/monti-e-fantastico-ma-ci-sara-la-shoa-dei-professionisti/" target="_blank">pubblicata qualche giorno fa</a>, anche alla luce di quella che pare la reazione di larga parte della stessa avvocatura, o meglio dell&#8217;indifferenza trasversale e mal gestita dalla maggioranza dei rappresentanti della categoria forense.</p>
<p style="text-align: justify;">In questi giorni si è infatti parlato molto della <span style="text-decoration: underline;">VII Conferenza Nazionale dell&#8217;Avvocatura</span> indetta dall&#8217;OUA e di quello che doveva essere lì elaborato come punto di vista ufficiale degli avvocati italiani presenti con tutte, o quasi, le associazioni specialistiche di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Se ne è parlato molto, ma <span style="text-decoration: underline;">poco ne è venuto fuori</span>, se non una richiesta di formare un tavolo con il ministro dove confrontarsi sul da farsi. Non si detto o scritto nulla sugli effetti pericolosissimi <a title="Effetti delle liberalizzazioni" href="http://www.avvocati.biz/2011/12/riforma-forense-e-selezione-dellavvocatura/">di cui ho già parlato</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto perciò è ancora da definirsi mentre <span style="text-decoration: underline;"><a title="Art. 10 della legge di stabilità" href="http://www.avvocati.biz/2011/11/monti-e-fantastico-ma-ci-sara-la-shoa-dei-professionisti/" target="_blank">l&#8217;introduzione delle società di capitali nel mondo delle professioni è già legge</a> e, allo stato, si discuterà solo della sua attuazione</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Se quello è il punto di partenza che oggi dobbiamo porci come necessario ad ogni studio sul futuro della professione, mi pare giusto dare seguito a quanto anticipato nello <a title="Le liberalizzazioni  uccidono i professionisti di oggi senza dare vantaggi" href="http://www.avvocati.biz/2011/12/riforma-forense-e-selezione-dellavvocatura/">scorso post</a> per vedere come si può reagire alla <span style="text-decoration: underline;">spinta anti libera professione</span> che, partendo dalla legge di stabilità, <span style="text-decoration: underline;">potrebbe condurre il mercato verso la presenza asfissiante di grandi studi legali partecipati in via maggioritaria dai centri di potere economico presenti sulla piazza (per ogni area e nicchia pensate voi alle possibili candidature)</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esistenza di questi centri di erogazione di servizi pseudo professionali già esiste in altri settori e, da qui a pochi mesi, potrebbe diventare una realtà pure nel mondo forense cominciando ad erodere la clientela di quei professionisti che oggi mettono il rapporto con il cliente in priorità ad ogni altra forma di selezione del legale.</p>
<p style="text-align: justify;">In effetti, <span style="text-decoration: underline;">fino a questo momento la clientela ha scelto il suo avvocato in ragione di un legame fiduciario</span>, ed avvertito come privilegiato, con un particolare soggetto professionista e ciò a prescindere dalla sua collocazione all&#8217;interno di una struttura fisica di erogazione della prestazione richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, <span style="text-decoration: underline;">la persona è il fattore che ha sempre fatto la differenza</span>, le caratteristiche soggettive hanno condizionato la valutazione del legale in un mondo in cui non si competeva con un offerta fatta da altri avocati che si presentavano ad armi pari.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Da domani potremmo invece avere uno studio legale concorrente che si qualifica come dotato di maggiori mezzi perchè questi gli sono forniti dalla stessa rappresentanza di categoria della clientela o persino da un soggetto sovraordinato alla clientela stessa</span>: ad es., se la CA &#8211; associazione artigiani &#8211; fornisce ai suoi professionisti CAlex (sigla ipotetica che identifica lo studio legale partecipato in linea capitale dalla società di servizi di CA) i mezzi per schierare sede e risorse di stile industriale, credo che tutti possano immaginare come tale presentazione abbia una capacità di saturazione tale da impattare sul sentire di qualunque possibile cliente compreso nella sfera degli associati CA e dintorni. Anzi, CALex sarà persino in grado di raggiungere i clienti già assistiti da altri legali presentadosi come il loro studio di riferimento perchè da loro stessi partecipato o, persino, controllato.</p>
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<p>// ]]&gt;</script></p>
<p style="text-align: justify;">I mezzi, la capacità di attrarre anche clienti non conosciuti personalmente e una politica economica industriale possono quindi essere alcune delle armi per il genocidio dei professionisti di oggi, quelli che domani dovremmo chiamare &#8220;vecchio stile&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La realtà che si viene così a palesare è la candatura ad una selezione che vedrà i mezzi di ieri inadeguati a superare il vaglio della competizione alimentare con i nuovi super concorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Individuata la patologia si può però provare a delineare una possibile terapia</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che non l&#8217;unico problema che consegue all&#8217;attesa riforma (pensa magari all&#8217;infiltrazione della malavita nel capitale), <span style="text-decoration: underline;">pare utile prendere atto che il confronto fra i competitors dell&#8217;offerta dei servizi legali di domani avverrà anche sulla scorta della percezione del cliente di quella che, nell&#8217;asimmetria informativa tipica del settore,a lui sembrerà la capacità operativa più importante fra quelle accessibili</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">La competizione avviene perciò proprio sulla comparazione fra due prodotti legali che non sono in se tangibili e misurabili ma che vengono soppesati in ragione di quello che è il contenitore, o il mezzo strumentale, che sarà il diffusore della prestazione legale.</p>
<p style="text-align: justify;">Fatte queste premesse, <span style="text-decoration: underline;">anche ad un non adetto ai lavori salterà agli occhi che maggiore è la dimensione operativa del soggetto erogante più credibile sarà la proiezione di credibilità che questo sarà in grado di spendere vero la potenziale clientela</span>. Senza entrare nel merito di come questa offerta di servizi potrebbe essere presentata (pensa qui ad un approccio concorrenziale non deontologico verso gli associati di CA), mi pare opportuno evidenziare che il misurarsi con questi avversari porterà la media degli avvocati di oggi ad essere incapaci di primeggiare a causa di  quella che potremmo definire una minor capacità di fuoco.</p>
<p style="text-align: justify;">La ragione si può rintracciare proprio nell&#8217;assoluta prevalenza di studi legali &#8220;soloman&#8221; ovvero di studi con un singolo avvocato, al più affiancato da un certo numero di collaboratori. <span style="text-decoration: underline;">La forza del singolo è non comparabile con l&#8217;immagine di potenza che uno studio legato ad una struttura collegata ad una realtà sovra personal</span>e.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma questo non è l&#8217;orlo del baratro, perchè secondo chi scrive <strong>si può pensare a risposte professionali che non debbano sentirsi serve di un potere economico esterno,  in specie di un potere di siffatta entità da potersi costruire e controllare uno studio legale in cui gli avvocati sono solo uno degli strumenti aziendali</strong> (pensa magari ad avvocati soci di minoranza e non presenti nel CdA).</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Si deve tuttavia dire che la soluzione prospettabile non è di facile realizzabilità</span> perchè <span style="text-decoration: underline;">va contro</span> <span style="text-decoration: underline;">il normale sentire individualista dell&#8217;avvocato medio italiano che preferisce essere capitano di una zattera che ufficiale su un una nave da battaglia</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, la polverizzazione degli studi legali italiani, che sono per oltre l&#8217;80% unipersonali, risente proprio della scarsa cultura locale del lavorare in team e della diffidenza verso il creare soggetti moltiplicatori delle risorse personali che hanno come conseguenza l&#8217;abolizione degli egocentrismi anarchici che troppo spesso hanno nuociuto all&#8217;avvocatura italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">Come dicevo un&#8217;alternativa però esiste.</p>
<p style="text-align: justify;">Presa consapevolezza della forza della futura concorrenza <span style="text-decoration: underline;">si può quindi delineare una risposta non inferiore anche in diversificazione migliorativa del prodotto</span>: poiché CGA non potrà mai sfuggire ai difetti sindacali della sua genesi, e di cui non può che essere prigioniera, <span style="text-decoration: underline;">ritengo che uno studio legale  possa fare dei suoi limiti l&#8217;arma finale per contrapporsi vittoriosamente a quei soggetti che domani potremmo definire la &#8220;Grande Distribuzione dei Servizi Legali&#8221;</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Se l&#8217;orizzonte dei servizi legali si sposta verso quello che potremmo definire &#8220;il Supermercato&#8221; allora noi dobbiamo inventare il prodotto che ha quello che lì manca.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Contro un soggetto senza anima professionale, e con capitali più o meno occulti che lo controllano, si dovrà costruire uno studio di soli avvocati con gestione cristallina ed sbandierando come brand l&#8217;indipendenza dai poteri forti.</li>
<li style="text-align: justify;">Contro un soggetto con bandiera di facciata e interessi occulti si dovrà presentare una realtà con soli avvocati integerrimi e tradizioni verificabili.</li>
<li style="text-align: justify;">Contro un soggetto senza limiti deontologici si dovrà poter mostrare un gruppo di avvocati che professa una vita forense eticamente superiore.</li>
<li style="text-align: justify;">In contrapposizione ad un competitor Gigante e spersonalizzato, si dovrà costruire uno studio con mezzi sufficienti a farlo sentire indipendente dalla QUELLA singola pratica ma con la presenza di tanti avvocati da renderlo interessato alla vicenda di QUEL singolo cliente.</li>
<li style="text-align: justify;">Di fronte ad un soggetto opaco che cela in sè residente il conflitto di interessi, o forse volontà opposte al cliente, si dovrà palesare la certa e totale al solo fine del cliente.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Per riuscire a sopravvivere alla selezione fra l&#8217;opzione CALex o Studio Rossi Verdi &amp; Partners si dovrà però sempre tener conto che la piccola bottega sartoriale non sarà in grado di vendere autorevolezza, e quindi credibilità, nella comparazione con i mezzi del colosso</span>. <strong>Per conquistarsi una nicchia in cui regnare sarà perciò necessario raggiungere una massa critica minima superando le diffidenze e le abitudini di una vita di avvocatura</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questo mi sento di dire che<strong> solo nella crescita di un Team si possono trovare le energie che sono necessarie a superare un percorso che spinge verso una evoluzione forzata e selettiva come quella che ci troviamo davanti</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, solo chi sarà in grado di innescare un fenomeno aggregativo di più avvocati, mantenendo a bandiera una primazia nella qualità del prodotto legale, e la cui opzione qualitativa sia resa fattore prioritario nella sua mission (rispetto a competitor di sigla &#8211; CAlex o altre), sarà a mio parere un soggetto con del valore aggiunto e non trascurabile sul mercato del suo mondo di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Buon lavoro e in bocca al lupo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Avv. Alberto Vigani" href="http://www.avvocati.venezia.it/alberto-vigani.html"><strong>Alberto Vigani</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>MONTI E&#8217; FANTASTICO MA CI SARA&#8217; LA SHOA&#8217; DEI PROFESSIONISTI</title>
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		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 10:01:25 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[LEGGE DI STABILITA&#8217; E LIBERA PROFESSIONE: E&#8217; LA FINE? So che quello che scriverò sembrerà andare controcorrente rispetto al sentire nazionale sull&#8217;apprezzamento del governo del professor Monti. Tutti lo vogliono, nessuno ha il coraggio di violare il tabù della sua capacità operativa, nessuno ritiene che le sue scelte siano meno del minimo indispensabile, nessuno azzarda [...]
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<h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">LEGGE DI STABILITA&#8217; E LIBERA PROFESSIONE: E&#8217; LA FINE?</span></h2>
</blockquote>
<p align="JUSTIFY">So che quello che scriverò sembrerà andare controcorrente rispetto al sentire nazionale sull&#8217;apprezzamento del governo del professor Monti. Tutti lo vogliono, nessuno ha il coraggio di violare il tabù della sua capacità operativa, nessuno ritiene che le sue scelte siano meno del minimo indispensabile, nessuno azzarda contestazioni al suo essere aprioristicamente super partes.</p>
<p align="JUSTIFY"><strong>Tutto condivisibile, peccato che la Legge di Stabilità gli affidi lo sterminio di massa dei professionsiti italiani per come sono oggi conosciuti.</strong></p>
<p align="JUSTIFY">Esatto, il libero professionista che oggi è una delle anime dell&#8217;economia e della vita sociale italiana è un soggetto in via di estinzione. Almeno per quello che concerne l&#8217;aggettivo libero.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;art. 10 della legge di stabilità parla di “<strong>Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti</strong>” e quindi va a trattare della delega al governo per riformare un mondo professionale che sicuramente aveva ed ha bisogno di essere attualizzato al terzo millennio sia in struttura che in orizzonti.</p>
<p align="JUSTIFY">Peccato appunto che dopo aver previsto la “l&#8217;abrogazione di tutte le norme vigenti sugli ordinamenti professionali” entro 12 mesi dalla riforma governativa, così sancendo che nulla del passato sopravviverà, <strong>si fa un passaggio brevissimo in cui si regala il mondo dei professionisti a quello dei cosiddetti “Poteri Forti”.</strong></p>
<ul>
<li>Nonostante l&#8217;opposizione di sempre di tutte le rappresentanze professionali <strong>si è aperto il mondo dei professionisti, ed il loro mercato, ai grandi gruppi economici regalandogli la possibilità di partecipare a società di professionisti come soci di capitale maggioritari, anche presenti con la loro maggioranza negli organi di amministrazione delle società.</strong></li>
</ul>
<p align="JUSTIFY">Sembra poco?</p>
<p align="JUSTIFY">Lo approfondiamo con pochi esempi: l&#8217;associazione di categoria degli imprenditori del settore del mobile costituirà una società di professionisti con alcuni avvocati a cui prometterà di far gestire tutte le sue pratiche dei suoi associati. Porrà come condizione appunto quella di avere le maggioranza in capitale sociale ed in CdA a fronte della possibilità di incettare sicuramente tutte le pratiche degli associati che così diverranno anche soci. Gli avvocati saranno inizialmente compiacenti perché interessati a tale opportunità. Purtroppo si accorgeranno dopo brevissimo tempo che loro non sono diventati che dei dipendenti della società controllata dall&#8217;industria senza possibilità di scelta od opinione, vincolati a condizioni retributive che verranno determinate da altri, privi di qualunque garanzia (o così o quella è la porta) e senza futuro se non la schiavitù.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;associazione sindacale dei lavoratori del tornio potrebbe invece decidere di fare la stessa proposta ad un gruppo di avvocati interessati alla medesima operazione in cambio dell&#8217;intercettare di tutti i contenziosi dei loro lavoratori associati. La fine sarà la stessa.</p>
<p align="JUSTIFY">Ma vale anche per i commercialisti che fino ad ora non erano stati interamente asserviti alle associazioni sindacali di categoria solo perchè non potevano essere organici al sistema di di erogazione del servizio agli associati. Ora lo saranno.</p>
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<p>// ]]&gt;</script></p>
<ul>
<li><strong>Anche il cliente finale però non se la passerà meglio.</strong></li>
</ul>
<p align="JUSTIFY">La società di professionisti controllata dall&#8217;industria avrà come unico e supremo fine quello dell&#8217;utile da dare ai soci di capitale, poco motivando i professionisti, rompendo il rapporto fiduciario fra cliente e professionista e agganciando la nuova clientela solamente in ragione delle sue capacità di proiettare la sua immagine associativa piuttosto che in ragione della qualità del prodotto legale (per chi ha dubbi sul punto segnalo il percorso attuale in materia di consulenza contabile e giuslavoristica delle associazioni dei piccoli imprenditori).</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;esempio non riguarda la maledetta ed invidiata classe forense (dai maligni definita casta anche se è composta da oltre 220.000 professionisti, 2 per ogni mille abitanti del bel paese). Gli avvocati sono forse i professionisti più numerosi d&#8217;Italia ma sono in buona compagnia di commercialisti, archittetti, ingegneri, medici, geometri etc. Vale per tutti.</p>
<ul>
<li><strong>I poteri economicamente forti potranno addomesticarli costituendo soggetti societari in concorrenza con quelli che resteranno a fare frontierà della libera professione su un mercato che vedrà scontrarsi la capacità di marketing endosoggettivo ed esterno del soggetto associativo-industriale con la qualità sartoriale del professionista libero ed indipendente.</strong></li>
</ul>
<p align="JUSTIFY">Insomma siamo arrivati anche qui allo scontro fra grande distrubusione e prodotto artigianale. Chi pensate vincerà??</p>
<p align="JUSTIFY">Da ultimo, poiché le persone con cui ho parlato in questi giorni mi hanno testimoniato incredulità e stupore fin alla negazione della realtà, riporto di seguito il famigerato art. 10 della legge di Stabilità con l&#8217;epitaffio scritto ben chiaro di quelle che erano le “Libere Professioni”.</p>
<p align="JUSTIFY">Mi riprometto di tornare a breve sull&#8217;argomento con la proposta di una cura choc, una specie di chemioterapia, che può essere l&#8217;alternativa per quei coraggiosi che avranno il coraggio di cambiare mentalità e decidere di sopravvivere. Per gli altri, lascio già qui il mio luttuoso cordoglio, anche alle loro famiglie.</p>
<p align="JUSTIFY"><strong><a title="Avv. Alberto Vigani" href="Alberto Vigani">Avv. Alberto Vigani</a></strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;" align="JUSTIFY"><a name="segnalibroterzo"></a><strong> Art. 10. (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)</strong><br />
1. All’articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:».<br />
2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:<br />
«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5».</p>
<p style="text-align: justify;" align="JUSTIFY">3. È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.<br />
4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:<br />
a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;<br />
b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;<br />
c) criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente;<br />
d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.<br />
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.<br />
6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.<br />
7. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta.<br />
8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.<br />
9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
<p style="text-align: justify;">
</blockquote>
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